OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON RAMPE E SCIVOLI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ART. 77 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 27 DEL 2.10.2014 PUBBLICATO SUL BURL SERIE AVVISI E CONCORSI N. 48 DEL 26.11.2014
Sono interessati tutti gli edifici, gli ambienti e strutture, anche temporanee, pubbliche e private che prevedano il passaggio o la permanenza di persone.
Regolamento Edilizio: l’art. 77 del nuovo Regolamento Edilizio prevede che tutti gli edifici oggetto di interventi edilizi, a partire dalla manutenzione straordinaria, aperti al pubblico devono prevedere ingressi accessibili. Il Regolamento prevede, altresì, che le attività di tipo commerciale, ricettivo, culturale, sportivo e per lo spettacolo, aperte al pubblico che non presentino un ingresso accessibile (anche non oggetto di intervento edilizio) sono tenute, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento (quindi entro il 26.11.2015), a dotarsi di una soluzione provvisoria, per garantire l'accesso alle persone con disabilità, con scivoli mobili (o altra soluzione) e campanello di chiamata (visitabilità condizionata).
Sono possibili tre tipologie di soluzioni su suolo pubblico:
A) Soluzioni con rampe/scivoli e campanello di chiamata
Tipologia adottabile per unità immobiliari che non siano oggetto di intervento edilizio e per quelle oggetto di intervento edilizio per le quali non sia possibile realizzare un ingresso accessibile con interventi all'interno della proprietà.
Procedura: domanda da presentarsi utilizzando il MODULO A1 da consegnare al Protocollo Unità Occupazione Suolo – Largo De Benedetti 1 – primo piano - dalle h. 09,00 alle h. 12,00 - dal lunedì al giovedì
Tempi per il rilascio di autorizzazione:
30 gg. nella fase sperimentale
15 gg. a regime
B) Soluzioni con scivoli o pedane non legate alla chiamata
Tipologia adottabile per tutte le unità immobiliari che non siano oggetto di intervento edilizio e per quelle oggetto di intervento edilizio per le quali non sia possibile realizzare un ingresso accessibile con interventi all'interno della proprietà.
Procedura: domanda da presentarsi utilizzando il MODULO A2 , con allegato il pagamento delle spese istruttorie pari ad € 25,00 da versare con bollettino postale sul c/c n. 59897280; l'istanza dovrà essere consegnata al Protocollo Unità Occupazione Suolo – Largo De Benedetti 1 – primo piano - dalle h. 09,00 alle h. 12,00 - dal lunedì al giovedì
Tempi per il rilascio di autorizzazione : 90 gg.
C) Soluzioni che prevedono posizionamento di manufatti con contestuale manomissione di suolo pubblico (anche su iniziativa di “associazioni di via” con progetti unitari)
Tipologia adottabile facoltativamente per tutte le unità immobiliari che siano o meno oggetto di intervento edilizio e per le quali non sia possibile realizzare un ingresso accessibile con interventi all'interno della proprietà.
Procedura: domanda da presentarsi utilizzando il MODULO A3 (art. 80 R.E. ), da consegnare al Protocollo Unità Occupazione Suolo – Largo De Benedetti 1 – primo piano - dalle h. 09,00 alle h. 12,00 - dal lunedì al giovedì
Tempi per il rilascio di autorizzazione: 90 gg.
IMPOSSIBILITA’ DI ADEGUAMENTO ALL’ARTICOLO 77 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
Per edifici già esistenti soggetti a interventi edilizi per i quali non sia possibile realizzare né una soluzione per l'ingresso accessibile all'interno della proprietà né una soluzione su marciapiede o spazio pubblico.
Procedura: certificazione di un tecnico competente in merito all’impossibilità di realizzazione delle soluzioni A) e B) da conservare a cura della proprietà e/o dell’esercente e da esibire in caso di ispezioni/controlli.
CERTIFICAZIONE E/O AUTOCERTIFICAZIONE PER SOLUZIONI ALTERNATIVE
E’ possibile certificare e/o autocertificare soluzioni che consentono l’accessibilità dei siti, qualora le medesime siano decorose, di facile percorribilità per la persona diversamente abile e siano indicate all’esterno del locale o in presenza di campanello di chiamata.
A titolo esemplificativo:
certificazione di un tecnico abilitato della possibilità di accedere all’unità immobiliare dal retro con individuazione del relativo percorso a raso e privo di impedimenti tecnici ed igienico sanitari.
Qualora il percorso sia estremamente semplice, continuo e lineare, l’autocertificazione può essere rilasciata dal titolare dell’attività;
autocertificazione del titolare dell'esercizio commerciale di utilizzo di manufatti a cingolo idonei al superamento del dislivello.
LEGGE 1 marzo 2006, n.67
Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
P r o m u l g a la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' e ambito di applicazione)
1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del
principio di parita' di trattamento e delle pari opportunita' nei confronti delle persone con disabilita'
di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno
godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.
2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilita' relative
all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216,
recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione
e di condizioni di lavoro.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992,
n. 39, S.O., e' il seguente:
«Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento,
di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e
alla consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva individuale residua e alla efficacia
delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta',
in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella
sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Le
situazioni riconosciute di gravita' determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi
stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle
condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».
- Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, reca:
«Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2003, n. 187.
Art. 2.
(Nozione di discriminazione)
1. Il principio di parita' di trattamento comporta che non puo' essere praticata alcuna
discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilita'.
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilita', una persona e' trattata
meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in
situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto
o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilita' in una posizione di
svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresi', considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti
indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilita', che violano la dignita' e la liberta' di
una persona con disabilita', ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilita' nei
suoi confronti.
Art. 3.
(Tutela giurisdizionale)
1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all'articolo 2 della presente
legge e' attuata nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio
danno, puo' dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il
giudice valuta nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al
risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della
condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento
idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione,
entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni
accertate.
4. Il giudice puo' ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del
convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a
maggiore diffusione nel territorio interessato.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposisizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191,
S.O., e' il seguente:
«Art. 44 (Azione civile contro la discriminazione). (Legge 6 marzo 1988, n. 40, art. 42).
- 1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice pero', su istanza di parte,
ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento
idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria
del pretore del luogo di domicilio dell'istante.
3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel
modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai
fini del provvedimento richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la
domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie
informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a
se' entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore
a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il pretore, con ordinanza,
conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.
6. Contro i provvedimenti del pretore e' ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'art. 739,
secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737,
738 e 739 del codice di procedura civile.
7. (Omissis).
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei
provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 e' punito ai sensi dell'art. 388, primo comma, del
codice penale.».
- Il testo dell'art. 2729, primo comma, del codice civile, e' il seguente:
«Art. 2729 (Presunzioni semplici). - Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla
prudenza del giudice il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.».
Art. 4.
(Legittimazione ad agire)
1. Sono altresi' legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullita', in nome e per conto del soggetto
passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le
pari opportunita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della
finalita' statutaria e della stabilita' dell'organizzazione.
2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subito dalle
persone con disabilita' e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti
lesivi degli interessi delle persone stesse.
3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresi' legittimati ad agire, in relazione ai
comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano
carattere collettivo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita'
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4129):
Presentato dal Ministro senza portafoglio per le pari opportunita' (Prestigiacomo) e dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali (Maroni) il 2 luglio 2003.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 17 luglio 2003 con pareri delle
commissioni I, II, XI e XIV.
Esaminato dalla XII commissione il 10, 16 e 23 febbraio 2005; 8 marzo 2005; 6 aprile 2005; 5
luglio 2005; 14 settembre 2005.
Esaminato in aula il 16 settembre 2005 e approvato il 30 novembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3674):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 5 dicembre 2005 con pareri delle
commissioni 1ª, 11ª, 12ª e 14ª.
Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, l'11 gennaio 2006 con
pareri delle commissioni lª, 11ª, 12ª e 14ª.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 17 gennaio 2006.
3. Innovazioni
3.1. Le modifiche alle parti comuni di un edificio residenziale privato con pluralità di proprietari (condominio), tendenti al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche, potranno essere adottate, secondo quanto prescrive l'art. 2 comma 1, dall'assemblea condominiale secondo le modalità previste nell'art. 1136, 2° e 3° comma, del codice civile. La richiesta al condominio può essere fatta sia dal portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o potestà) che da ogni altro condomino. E' onere di chi ha interesse alla innovazione formulare al condominio relativa richiesta scritta: da tale momento infatti decorrono i tre mesi oltre i quali, nell'ipotesi di mancata pronunzia in odine alla richiesta modifica, potrà essere esercitato il diritto di cui al comma 2. La disposizione contenuta nell'art. 2 deve ritenersi applicabile, oltre alle ipotesi in cui il portatore di handicap sia proprietario della porzione di immobile, anche all'ipotesi in cui lo detenga a titolo di locazione.
3.2. Il comma 2 dell'art. 2 consente inoltre, nella ipotesi in cui il condominio non approvi la innovazione prospettata o non si pronunzi entro tre mesi dalla stessa richiesta di modifica, che il portatore di handicap, ovvero che ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del cod. civ., possa procedere autonomamente e a proprie spese alla messa in opera di particolari innovazioni sulle parti comuni o di uso comune dell'edificio, quali l'installazione di servoscala, o di altre strutture mobili e facilmente rimovibili, e la modifica dell'ampiezza delle porte di accesso. Il diritto potestativo di cui si è detto è esercitabile anche nei confronti dell'unico proprietario dell'immobile, sia esso soggetto privato o pubblico. Al proprietario dell'immobile dovrà conseguentemente essere rivolta la richiesta di innovazione.
3.3. Potrà beneficiare delle disposizioni contenute nell'art. 2 in esame colui il quale, affetto da obiettive menomazioni o per effetto di patologie invalidanti irreversibili ( pneumopatie, disturbi cardiocircolatori, ecc.), non sia in grado di raggiungere la propria abitazione se non con l'aiuto di terze persone, a rischio della salute.
3.4. Il comma 3 dell'art. 2, richiamandosi a specifiche norme del codice civile, detta infine disposizioni comportanti il divieto di eseguire innovazioni che possano recare pregiudizio all'immobile (art. 1120, 2° comma, cod. civ.) e la possibilità da parte del condomino, che si sia dissociato dalla volontà di modificare le cose comuni con innovazioni suscettibili di utilizzazione separata (es. ascensore), di partecipare in un secondo momento ai vantaggi della innovazione, contribuendo, ai sensi dell'art. 1121, 3° comma, cod. civ., alle spese di esecuzione e manutenzione dell'opera. La stessa facoltà, oltre al condomino, spetta ai suoi
eredi o aventi causa. In definitiva le opere oggetto delle deliberazioni di cui al comma 1 dell'art. 2, finalizzate al superamento delle barriere architettoniche, incontrano gli unici limiti nel pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, nell'alterazione del decoro architettonico o nella inservibilità all'uso o al godimento anche di un solo condomino di parti comuni (art. 1120, 2°c., cod. civ.). Le innovazioni invece eseguibili ai sensi del comma 2 dell'art.2, cioè quelle poste in essere dal portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o potestà), a proprie spese, nell'ipotesi di rifiuto o mancata risposta da parte del condominio, oltre ai limiti sopra menzionati (art. 1120, 2° c., cod. civ.), possono riguardare tassativamente soltanto gli interventi specificati nel comma stesso, quali, a titolo esemplificativo, il servoscala, la piattaforma mobile, i sistemi di apertura automatica di porte o cancelli, le carrozzelle elettriche montascale (ma non anche, quindi, l'ascensore).
3.5. Problemi particolari possono sorgere con riguardo all'ipotesi in cui il portatore di handicap abiti a titolo di proprietà o di locazione l'alloggio, e a seconda che le opere incidano sulle parti comuni o meno. Se l'interessato è proprietario e le innovazioni riguardano parti comuni di un edificio condominiale è necessario munirsi dell'autorizzazione del condominio. Se l'assemblea approva, con le maggioranze previste, la modifica, la spesa sarà ripartita, secondo i criteri stabiliti nel codice civile, per quote millesimali (fermo restando la possibilità di ottenere il contributo di cui agli articoli 9 e segg.). Se invece l'assemblea non delibera l'innovazione (o comunque non si pronuncia entro tre mesi in merito ad essa), nell'ipotesi in cui le opere siano tra quelle comprese nell'elencazione formulata nel più volte citato comma 2 dell'art. 2 e il portatore di handicap (o chi ne esercita la tutela o potestà) intenda avvalersi del diritto di farle eseguire ugualmente, le spese saranno a suo totale carico per l'espressa previsione contenuta nella medesima disposizione (sempre salvo il contributo di cui si è detto).
3.6. Se il portatore di handicap occupa l'immobile a titolo di locazione e le innovazioni debbono eseguirsi all'interno dell'alloggio, deve essere acquisito il consenso del locatore. Tale consenso costituisce altresì titolo per eventualmente ottenere, ai sensi dell'art. 1592 c.c., la prescritta indennità per miglioramenti da parte del proprietario. Le spese per l'innovazione sono a carico del conduttore. Qualora, fermo restando l'occupazione dell'alloggio a titolo di locazione, la modifica sia
inerente alle parti di uso comune sarà necessaria l'autorizzazione del proprietario e le spese devono intendersi a carico del portatore di handicap. In mancanza di tale autorizzazione il portatore di handicap, sussistendo le ipotesi di cui all'art. 2, comma 2 potrà a proprie spese procedere alla esecuzione dell'opera (ferma restando, nei tre casi da ultimo richiamati, la possibilità di ottenere il contributo a fondo perduto).
3.7. Nell'ottica di facilitare l'esecuzione delle opere volte al superamento delle barriere architettoniche l'art. 3 introduce la possibilità di "derogare" (con il limite di cui al comma 2) alle norme sulle distanze precisate dai regolamenti edilizi, anche per quanto riguarda le innovazioni incidenti sugli spazi interni ai fabbricati quali cortili, chiostrine o spazi di uso comune.
3.8. Le opere dirette al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche da eseguirsi su immobili vincolati ai sensi delle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939 sono state oggetto di previsione da parte degli articoli 4 e 5 della legge. In tali disposizioni sono state previste semplificazioni inerenti al rilascio di nullaosta o pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli. In particolare, per gli immobili soggetti al vincolo storico-artistico di cui alla legge 1089, l'istanza di autorizzazione va inoltrata alla Sovraintendenza competente la quale dovrà pronunziarsi entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il predetto organo amministrativo potrà impartire apposite prescrizioni ritenute idonee alla soluzione del problema. Trascorso inutilmente il predetto termine il silenzio avrà valore di assenso. Per gli immobili soggetti al vincolo ambientale di cui alla legge 1497/1939 la domanda va presentata alla Regione (oppure all'ente da essa delegato), la quale dovrà provvedere entro 90 giorni dalla data della presentazione. Anche in questo caso l'autorità amministrativa potrà dettare prescrizioni tecniche. Anche in questo caso la mancata pronunzia entro il termine predetto vale come implicita autorizzazione. Contro il diniego motivato l'interessato può proporre ricorso entro il termine di 30 giorni al Ministero dei beni culturali e ambientali il quale avrà tempo 120 giorni per pronunciarsi in ordine alla richiesta. Il silenzio oltre il 120° giorno, avrà, questa volta, valore di rigetto del ricorso. La compatibilità tra l'innovazione richiesta ed il vincolo storico-artistico od ambientale trova limite soltanto nel "serio pregiudizio" che verrebbe a prodursi a carico dell'immobile per effetto della esecuzione dell'opera. E' da sottolineare come l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione sia tenuto, ai sensi del comma 5 dell'art. 4, non soltanto a motivare il diniego con riferimento alla specifica natura e serietà del pregiudizio, ma anche ad esaminare ed a pronunciarsi in merito alle soluzioni alternative eventualmente prospettate nella richiesta.
3.9. L'art. 7 prevede in linea generale che l'esecuzione delle opere necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche non sono soggette né a concessione né ad autorizzazione edilizia; se si tratta di opere interne va presentata una relazione a firma di un professionista abilitato ai sensi dell'art. 26 della legge 47/1985; se invece le opere incidono sulla struttura esterna dell'immobile modificandone la sagoma occorre che le opere siano munite di autorizzazione edilizia.
Legge 11 dicembre 2012, n. 220 Art. 5
1. Dopo il primo comma dell'articolo 1120 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché' per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto. L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni».
Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'articolo 1120 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 1120. Innovazioni.
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché' per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto. L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni. Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.".
Do per scontato che le persone interessate siano già al corrente del loro diritto sancito dalla legge di accedere negli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida. Comunque sia, riporto ugualmente la normativa anche per quegli "internauti" aventi degli esercizi aperti al pubblico che si dovessero imbattere in questo sito.
LEGGE 25 agosto 1988, n. 376
Gratuita' del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico. (GU Serie Generale n.204 del 31-8-1988)
note: Entrata in vigore della legge: 15/09/1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Al privo della vista e' riconosciuto altresi' il diritto di
accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformita' con la
presente legge viene abrogata".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 agosto 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
diposizione di legge qui modificata, della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'articolo unico della legge n. 37/1974
(Gratuita' del trasporto dei cani guida dei ciechi sui
mezzi di trasporto pubblico), come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Articolo unico. - Il privo di vista ha diritto di farsi
accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni
mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per
l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
Al privo della vista e' riconosciuto altresi' il diritto
di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio
cane guida.
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformita' con
la presente legge viene abrogata".
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Articolo. 4, Contributo per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati:
La Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale di Regione Lombardia, in applicazione dell'art. 4, commi 4 e 5, della L.R. 6 dicembre 1999, n. 23, con delibere annuali definisce le modalità di erogazione dei contributi per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati con l'obbiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità attraverso l'utilizzo di tali strumenti.
Saranno destinate alla domotica almeno il 40% delle risorse erogate.
Sono beneficiari tutte le persone con disabilità indipendentemente dall'età.
Coloro che hanno già usufruito del contributo, possono presentare una nuova domanda solo dopo tre anni (dalla data di presentazione della richiesta).
Viene fatta eccezione per le richieste di dispositivi/sistemi domotici e strumenti per la casa in genere o nel caso di adeguamento/potenziamento dell'ausilio (se determinato da variazioni delle abilità della persona disabile o dalla necessità di sostituzione di un ausilio/strumento già in dotazione non più funzionante purché acquistati entrambi con il contributo ai sensi della l.r. 23/99).
Sono ammissibili al finanziamento:
strumenti acquistati o acquisiti temporaneamente in regime di noleggio, affitto, leasing o abbonamento;
strumenti già in dotazione alla famiglia che devono essere adattati/trasformati;
qualsiasi servizio necessario a rendere lo strumento effettivamente utilizzabile (installazione/personalizzazione, formazione all'utilizzo, manutenzione e costi tecnici di funzionamento, etc.).
Sono finanziabili le richieste di contributo che:
prevedano l'acquisizione di strumenti che rientrino nella definizione di ausilio dello standard internazionale EN ISO 9999: "qualsiasi prodotto, strumento, attrezzatura o sistema tecnologico, di produzione specializzata o di comune commercio, destinato a prevenire, compensare, alleviare una menomazione o una disabilità" ivi compresi ausili/dispositivi domotici, applicativi informatici, software e adattamenti del computer sviluppati per compensare quanto previsto nell'art. 4 della l.r. n° 4/2010*;
prevedano l'adattamento dell'autoveicolo (di proprietà o in comodato d'uso sia del famigliare che del disabile) al fine di garantire il trasporto alla persona disabile nei luoghi di lavoro o di socializzazione;
personal computer e relativi applicativi necessari a soddisfare quanto previsto nell'art.4 della l.r. n° 4/2010*;
prevedano l'acquisto di ausili riconducibili al Nomenclatore Tariffario valutando attentamente il progetto individualizzato in relazione alla finalità d'integrazione sociale o lavorativa stabilita dalla l.r.23/99 e coinvolgendo anche eventualmente gli operatori degli "uffici protesi" delle ASL.
Sono inoltre ammissibili in quanto riconducibili:
gli ausili per non udenti non ricompresi nel nomenclatore, quali vibratori, sistemi FM o IR limitatamente ai minori in età prescolare nonché il secondo processore, non a scatola, prioritariamente per minori;;
le protesi acustiche, limitatamente alle persone affette da sordità pari o superiore a 65 decibel medi (500-1000-2000 Hz) nell'orecchio migliore e ai minori con sordità pari a 50 decibel medi (500-1000-2000 Hz) nell'orecchio migliore;
per gli ausili ad alto contenuto tecnologico con forte connotazione sanitaria, per i quali il comparto sanitario prevede un contributo per l'acquisto, la richiesta è ammissibile previa documentazione che attesti la necessità dell'ausilio da parte della persona disabile. Il contributo viene calcolato in relazione al contributo sanitario, tenendo presente che comunque la somma dei due contributi non deve superare il 70 % del costo complessivo dell'ausilio.
per gli ausili destinati a compensare disabilità importanti che necessitano di specifici strumenti tecnologicamente avanzati per la guida dell'autoveicolo da parte di persone con disabilità, la richiesta è ammissibile previa documentazione che attesti la necessità dell'ausilio. Il contributo viene calcolato in integrazione con il contributo di cui all'art 27 della legge 104/92, tenendo presente che la somma dei due contributi non deve superare il 50% del costo complessivo dell'ausilio e comunque entro il limite massimo di € 3.000.
Sono escluse le richieste di servizi, strumenti, ausili e protesi che hanno le seguenti proprietà:
sussidi didattici che possono essere ottenuti grazie alle vigenti disposizioni concernenti il diritto allo studio;
provvidenze di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", comprese le abitazioni che sono state costruite successivamente all'anno 1989;
benefici ottenibili dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali in quanto la persona richiedente è beneficiaria delle provvidenze di tale ente;
benefici ottenibili attraverso altre forme di contribuzione, in quanto la persona disabile e/o la sua famiglia, possono usufruirne in ragione della loro situazione (quali ad esempio: studente universitario, beneficiario di polizze assicurative specifiche ecc.);
ausili che rientrano nelle categorie di ausili previste dal Nomenclatore Tariffario delle protesi (D.M. 332/99 - Ministero della Sanità)
Sono inoltre esclusi dal finanziamento:
apparecchi o impianti di climatizzazione/condizionamento;
fotocamere, videocamere analogiche e digitali;
telefoni mobili, palmari, impianti di navigazione satellitare;
HI-FI, lettori DVD, televisori, ecc;
personal computer, da tavolo o portatile, hardware e software di base, fatta eccezione quanto previsto nell'art.4 della l.r. n° 4/2010;
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande devono essere presentate alla ASL territorialmente competente (Dipartimento ASSI - Servizio Disabili), secondo le indicazioni fornite dalle stesse. Le domande devono pervenire entro la data definita dal provvedimento di approvazione del bando adottato dalla ASL.
E' possibile presentate domanda per un solo strumento corredata dalla seguente documentazione:
prescrizione del medico specialista (pubblico o privato) che motivi la necessità e conformità dello strumento/ausilio con il progetto sociale ed educativo individualizzato;
copia della certificazione di invalidità o della certificazione di alunno con disabilità;
certificazione dello specialista per patologie che causano disabilità e non necessariamente accertate attraverso le forme di cui sopra (ad esempio dislessia). In tali casi particolare attenzione dovrà essere data alla verifica della diagnosi, anche attraverso un confronto con le UONPIA;
dichiarazione di eventuale presenza di ausili nonché relativo supporto assistenziale già in dotazione alla persona disabile e/o alla sua famiglia;
autocertificazione del cittadino che attesti di non aver fatto richiesta di altro finanziamento pubblico o di non disporre in forma gratuita dell'ausilio oggetto della domanda e/o di non aver ricevuto altri finanziamenti ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 23/99 nel precedente triennio;
dichiarazione di accettazione della quota di compartecipazione al costo;
copia di preventivo o di fattura/ricevuta fiscale indicante l'elenco degli strumenti con il dettaglio tecnico e relativo costo. La fattura/ricevuta fiscale non dovrà essere antecedente 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, tranne nel caso in cui la richiesta, già presentata l'anno precedente, non sia stata accolta per esaurimento fondi e venga ripresentata per l'anno in corso. In caso di ausili o strumenti acquistati tramite rateizzazione, qualora non fosse disponibile la fattura, è possibile presentare anche copia del contratto di finanziamento rilasciato dalla ditta fornitrice o dalla finanziaria;
eventuale dichiarazione dell'Azienda fornitrice, responsabile dell'installazione di avvenuta personalizzazione, di addestramento o collaudo.
progetto individualizzato, per la stesura del quale ci si può avvalere dell'equipe pluridisciplinare/operatori specialisti della ASL territorialmente competente o in alternativa, del medico specialista (pubblico o privato) in raccordo con gli operatori della ASL.
Il progetto individualizzato è un progetto sociale/educativo volto a favorire la vita indipendente o una maggiore autonomia o un miglioramento della qualità di vita del disabile e deve contenere:
i dati clinico anamnestici della persona disabile;
le motivazioni che giustificano la necessità dello strumento/ausilio e gli obiettivi che si possono raggiungere con la dotazione dell'ausilio in termini di integrazione sociale, lavorativa, scolastica o di sviluppo dell'autonomia;
la durata del progetto (periodo entro il quale si pensa di realizzare gli obiettivi);
la modalità di verifica dei risultati attesi sia nei confronti della persona disabile, sia della famiglia.
L'ausilio/strumento, individuato come necessario all'interno del progetto sociale e/o educativo, deve:
contribuire all'autonomia della persona disabile con particolare riferimento al miglioramento dell'ambiente domestico;
sviluppare le potenzialità della persona disabile in relazione alle sue possibilità di integrazione sociale e lavorativa;
compensare le diverse limitazioni funzionali, siano esse motorie, visive, uditive, intellettive e del linguaggio.
Per la valutazione delle domande, le ASL sono tenute a istituire apposito nucleo di valutazione delle domande e a formulare le graduatorie.
Il nucleo di valutazione dovrà essere integrato con competenze specifiche provenienti dalle UONPIA per la valutazione delle domande relative a strumenti/ausili da fornire a bambini disabili (dislessie ecc.) e da operatori degli uffici "protesi" delle ASL per i casi di valutazione della riconducibilità.
La graduatoria di priorità dovrà essere correlata alle potenzialità della persona, alle sue possibilità e capacità di integrazione nei luoghi di lavoro e nei contesti sociali, alla presenza o assenza di figure di riferimento e di aiuto.
La coerenza dell'acquisto dello strumento con la finalità della l.r. 23/99 e gli obiettivi sopra esposti è criterio fondamentale per la concessione del contributo. La verifica sull'adeguatezza dell'ausilio compete al nucleo di valutazione dell'ASL
Verranno accolte domande che prevedono una spesa pari o superiore a 260 euro corredate dalla documentazione. Il tetto massimo di spesa ammissibile è di 15.500 euro. I contributi sono concessi nella misura del 70% della spesa ammissibile con le seguenti precisazioni:
personal computer da tavolo previsti nell'art.4 della l.r. n° 4/2010: contributo massimo erogabile, comprensivo di software di base e di tutte le periferiche, 300 euro;
personal computer portatile previsti nell'art.4 della l.r. n° 4/2010: contributo massimo erogabile, comprensivo di software di base e di tutte le periferiche, 500 euro;
in caso di richieste di personal computer che comprendono, oltre all'hardware, anche software specifici previsti dal progetto, nel preventivo e nella documentazione d'acquisto, i costi dovranno essere indicati separatamente, al fine di poter rispettare per l'hardware i massimi consentiti di cui sopra e utilizzare il criterio del 70% per l'acquisto del/dei software;
protesi acustiche riconducibili: contributo massimo erogabile, 2.000 euro.
Le richieste escluse dal finanziamento per esaurimento del budget non costituiranno priorità per l'anno successivo, ma potranno essere ripresentate.
Le graduatorie dovranno essere definite per il territorio di tutta l'ASL e non per distretto per non creare disomogeneità relativamente ai criteri ecc.