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LEGGE 1 marzo 2006, n.67
Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
P r o m u l g a la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' e ambito di applicazione)
1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del
principio di parita' di trattamento e delle pari opportunita' nei confronti delle persone con disabilita'
di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno
godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.
2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilita' relative
all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216,
recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione
e di condizioni di lavoro.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992,
n. 39, S.O., e' il seguente:
«Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento,
di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e
alla consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva individuale residua e alla efficacia
delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta',
in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella
sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Le
situazioni riconosciute di gravita' determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi
stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle
condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».
- Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, reca:
«Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2003, n. 187.
Art. 2.
(Nozione di discriminazione)
1. Il principio di parita' di trattamento comporta che non puo' essere praticata alcuna
discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilita'.
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilita', una persona e' trattata
meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in
situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto
o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilita' in una posizione di
svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresi', considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti
indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilita', che violano la dignita' e la liberta' di
una persona con disabilita', ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilita' nei
suoi confronti.
Art. 3.
(Tutela giurisdizionale)
1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all'articolo 2 della presente
legge e' attuata nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio
danno, puo' dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il
giudice valuta nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al
risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della
condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento
idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione,
entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni
accertate.
4. Il giudice puo' ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del
convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a
maggiore diffusione nel territorio interessato.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposisizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191,
S.O., e' il seguente:
«Art. 44 (Azione civile contro la discriminazione). (Legge 6 marzo 1988, n. 40, art. 42).
- 1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice pero', su istanza di parte,
ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento
idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria
del pretore del luogo di domicilio dell'istante.
3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel
modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai
fini del provvedimento richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la
domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie
informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a
se' entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore
a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il pretore, con ordinanza,
conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.
6. Contro i provvedimenti del pretore e' ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'art. 739,
secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737,
738 e 739 del codice di procedura civile.
7. (Omissis).
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei
provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 e' punito ai sensi dell'art. 388, primo comma, del
codice penale.».
- Il testo dell'art. 2729, primo comma, del codice civile, e' il seguente:
«Art. 2729 (Presunzioni semplici). - Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla
prudenza del giudice il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.».
Art. 4.
(Legittimazione ad agire)
1. Sono altresi' legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullita', in nome e per conto del soggetto
passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le
pari opportunita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della
finalita' statutaria e della stabilita' dell'organizzazione.
2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subito dalle
persone con disabilita' e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti
lesivi degli interessi delle persone stesse.
3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresi' legittimati ad agire, in relazione ai
comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano
carattere collettivo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita'
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4129):
Presentato dal Ministro senza portafoglio per le pari opportunita' (Prestigiacomo) e dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali (Maroni) il 2 luglio 2003.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 17 luglio 2003 con pareri delle
commissioni I, II, XI e XIV.
Esaminato dalla XII commissione il 10, 16 e 23 febbraio 2005; 8 marzo 2005; 6 aprile 2005; 5
luglio 2005; 14 settembre 2005.
Esaminato in aula il 16 settembre 2005 e approvato il 30 novembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3674):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 5 dicembre 2005 con pareri delle
commissioni 1ª, 11ª, 12ª e 14ª.
Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, l'11 gennaio 2006 con
pareri delle commissioni lª, 11ª, 12ª e 14ª.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 17 gennaio 2006.